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D.M. 03/08/2005

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE e IL MINISTRO DELLA SALUTE

-Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'allegato II;

- Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti;

-Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto, che adotta, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonchè sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche;

-Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.

3. Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti nelle discariche sono impiegati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto. D.M. 03/08/2005 – Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

4. Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore.

Art. 2 - Caratterizzazione di base

1. Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.

3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.

6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

Art. 3 - Verifica di conformità

1. I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base di cui all'art. 2 del presente decreto, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal presente decreto. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base, come indicato all'art. 2, comma 3.

3. Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. A tal fine, nelle more dell'emanazione della norma relativa al test di cessione a lungo termine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'allegato 3 del presente decreto.

4. Il gestore è tenuto a conservare i dati relativi ai risultati delle prove per un periodo di cinque anni.

Art. 4 - Verifica in loco

1. Ai fini dell'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità dal presente decreto per la specifica categoria di discarica.

2. I rifiuti smaltiti dal produttore, in una discarica da lui gestita, possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.

3. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica, sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione dell'autorità territorialmente competente, per un periodo non inferiore a due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 5 - Impianti di discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente decreto, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti

a) i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità D.M. 03/08/2005 – Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purchè provenienti dallo stesso processo produttivo

b) i rifiuti inerti che a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 al presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto; non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.

2. E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, per i quali il limite è fissato 1 mg/kg.

3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 sono disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

4. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perchè se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non sono ammessi in una discarica per rifiuti inerti. Codice Descrizione Restrizioni 10 11 03 Scarti di materiali in fibra a base di vetro ** Solo se privi di leganti organici 15 01 07 Imballaggi in vetro 17 01 01 Cemento Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) 17 01 02 Mattoni Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) 17 01 03 Mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) 17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*) 17 02 02 Vetro 17 05 04 Terra e rocce*** Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati 19 12 05 Vetro 20 01 02 Vetro Solamente vetro raccolto separatamente 20 02 02 Terre e rocce Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba (*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole. (**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo. (***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13. Tabella 2 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti Componente L/S=10 1/kg mg/l As 0.05 Ba 2 Cd 0.004 Cr totale 0.5 Cu 0.2 Hg 0.001 Mo 0.05 Ni 0.04 Pb 0.05 Sb 0.006 Se 0.01 Zn 0.4 Cloruri 80 Fluoruri 1 Solfati 100 (*) Indice Fenolo 0.1 DOC(**) 50 TDS(***) 400 (*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il solfato, possono ancora essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità se l'eluato non supera il valore di 600 mg/l come Co se L/S = 10 1/kg. (**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/ solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50mg/l. (E' disponibile un metodo in corso di sperimentazione basato sulla norma prEN 14429). D.M. 03/08/2005 – Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. (***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Tabella 3 Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti (*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purchè non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7). Tabella 4 Fattori di equivalenza per il calcolo delle diossine e dei dibenzofurani

 

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